La Regione è tenuta al risarcimento poichè è titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico (Cassazione civile, sentenza n. 7969/2020). La III sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza depositata il 20 aprile 2020 n. 7969 (testo in calce), ha statuito che nell’azione di risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici, a norma dell’ art. 2052 c.c., la legittimazione passiva appartiene, in via esclusiva, alla Regione, poiché titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, come anche delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, pure se casomai svolte, per delega ovvero in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da ulteriori enti. La Regione può rivalersi, anche tramite chiamata in causa nel medesimo giudizio promosso dal soggetto danneggiato, verso gli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie ovvero delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno. I fatti. Uomo aveva agito in giudizio verso la Regione Sicilia, nella finalità di ottenere il risarcimento dei danni riportati dal proprio autoveicolo a seguito della collisione con un cinghiale, su una strada pubblica. La domanda veniva accolta dal Giudice di Pace, e il Tribunale, in seconda battuta, confermava tale decisione. La Regione ha presentato ricorso per la cassazione, tuttavia le doglianze sono state respinte, ma la Cassazione ha offerto alcune importanti precisazioni sul tema. La regione si è lamentata della propria individuazione quale ente passivamente legittimato, sul piano sostanziale, a rispondere dei danni riportati dall’autoveicolo dell’attore. Pertanto, il ricorso ha posto la questione dell’individuazione del soggetto, pubblico o privato, tenuto a rispondere dei danni cagionati dagli animali selvatici, nell’ambito della circolazione su strade pubbliche. Per il collegio di legittimità, la questione risulta connessa al fondamento giuridico della responsabilità per i danni causati da animali appartenenti a specie protette di proprietà pubblica, richiedendo un esame analitico della relativa problematica.
Dopo aver individuato i parametri normativi, il collegio ha quindi evidenziato che la giurisprudenza della Corte medesima si è attestata sulla linea interpretativa secondo la quale il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell’art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, bensì solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019). Anche la Consulta, con Ordinanza 4 gennaio 2001 n. 4, aveva ritenuto non sussistere una irragionevole disparità di trattamento tra il privato proprietario di un animale domestico o in cattività, che risponde dei danni da questo arrecati secondo il criterio di imputazione di cui all’art. 2052 c.c., e la pubblica amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi gli animali selvatici. Tale ricostruzione ha dapprima comportato l’individuazione dell’ente pubblico (eventualmente) responsabile per la colposa omessa adozione delle misure necessarie ad impedirli, nella Regione, quale ente titolare della competenza a disciplinare, sul piano normativo e amministrativo, la tutela della fauna e la gestione sociale del territorio; e ciò anche laddove la Regione avesse delegato i suoi compiti alle Province, in quanto la delega non fa venir meno la titolarità di tali poteri e deve essere esercitata nell’ambito delle direttive dell’ente delegante (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 4202 del 21/02/2011).
Tuttavia, a fronte di tale originario orientamento, sono state poi operate una serie di specificazioni, pervenendosi in sostanza in qualche modo ad alterare l’esposto criterio di imputazione soggettiva della responsabilità in capo alla Regione. Sul presupposto che il fondamento della responsabilità era da ricercare nella clausola generale di cui all’art. 2043 c.c. e che ciò richiedeva in ogni caso l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico, si è affermato che la responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici non è sempre imputabile alla Regione ma deve in realtà essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della L. n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente. Le concrete applicazioni del nuovo criterio di individuazione del responsabile si trovano nell’ottica della spiegata impostazione, sostanzialmente nuova, si è peraltro talvolta precisato che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell’art. 2043, dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che non sia dimostrato che la delega attribuisca alle Province un’autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
E guarda caso qualche giorno fa a Buccheri (SR) che è un comune italiano di circa 1787 abitanti del libero consorzio comunale di Siracusa in Sicilia, il più alto del siracusano e degli Iblei sarebbe in atto un ripopolamento di animali selvatici. Però già dallo scorso anno, tra rovi e zone residenziali perdura ancora l’invasione di ungulati selvatici ( cinghiali ) anche sulle strade (gli animali che possiedono gli zoccoli venivano in passato definiti Ungulati, un raggruppamento che tuttavia comprendeva specie che sono risultate essere molto distanti a livello genetico fra loro, come dimostrato dal sequenziamento del genoma).È di questa mattina la notizia che un grosso animale sia stato mortalmente investito verosimilmente da un mezzo pesante, un camion forse, sennò non si spiegherebbe altrimenti ipotizzando se il grosso animale avesse colluso con un’autovettura le conseguenze sarebbero state peggiori. Allertiamo gli automobilisti in zona a prestare la massima attenzione alla guida e specie di notte. I grossi animali sarebbero anche ad un passo dal paese e i cittadini preoccupati chiedono ancora l’intervento dell’amministrazione comunale di Buccheri (SR). Tuttavia, parrebbe che la stessa P.A. di Buccheri avesse anzitempo organizzato battute mirate alla caccia dei maiali selvatici, che purtroppo il problema non si sia risolto. Difatti nel gennaio del corrente anno il Comune di Buccheri autorizzò le battute di caccia selettive che iniziarono appunto il 5 febbraio scorso. Per la presenza di ungulati selvatici nel territorio della Provincia di Siracusa, il Comune di Buccheri sarebbe stato l’unico comune a ad aver comunicato, già dal mese di settembre 2023, la presenza degli animali e le zone di avvistamento, dopo aver raccolto le segnalazioni dei cittadini. Difatti il Sindaco di Buccheri Alessandro Caiazzo permise di fare iniziare le battute di caccia selettive, coadiuvato da personale appositamente formato ed autorizzato dal Dipartimento Faunistico Venatorio, che interessò il territorio comunale giusto per ridurre drasticamente il numero di ugulati nel territorio stesso. Difatti pare che solo tramite la caccia autorizzata, da allora siano stati abbattuti circa 200-300 esemplari giusto per scongiurare il pericolo che le bestie arrivino fin dentro il centro abitato.
Massimo Scuderi